Giustizia Sportiva, nuovi aggiornamenti dallo Studio Legale Maggesi

- Scritto il 29 luglio 2010 -

In un mondo come quello della pallamano, non professionistico e legato a scritture private, capita spesso di trovarsi di fronte a situazioni di promesse non mantenute. Con un articolo pubblicato lo scorso febbraio, PallamanoItalia sottolineava l’esito positivo della sentenza del Tribunale nazionale di Arbitrato per lo Sport a favore di tre atleti: Alessandro Tarafino, Rok Ivancic e Ljubo Kovacevic.

Oggi, riceviamo e pubblichiamo la mail dello Studio Legale Maggesi che ci aggiorna sugli sviluppi della situazione.

Buon Giorno

Come avevamo anche accennato in una precedente mail con la presente per segnalarvi del secondo lodo arbitrale a favore dell’ex allenatore della Società Casarano.

Lo Studio Legale Maggesi, nella persona del Titolare AVV. LUIGI MAGGESI, ottiene nuovamente giudizio a favore del prestatore sportivo non retribuito come da contratto.

La Soc. ( nel mese corrente ) è stata condannata al risarcimento di parte delle mensilità non versate, nonchè condannato alle spese di lite e di giudizio nonchè messa in mora per eventuali ritardati pagamenti che potranno aversi riguardo il medesimo lodo arbitrale.

Qualora intendeste avere copia del lodo arbitrale è presente nell’archivio dello studio legale Maggesi.

Un saluto e buon lavoro

Dott. Fabio Maggesi

Lo Staff di PallamanoItalia.it

L'Autore dell'articolo

Gestisce il blog Coach PallamanoItalia. Ha giocato a pallamano con la Pallamano Intini Noci per nove anni e nell’arco della stagione 2008/09 ha avviato la sua carriera da allenatore, con l’Under 14 della stessa società. Ha svolto il ruolo di aiuto-allenatore di Riccardo Trillini nel Conversano, laureandosi campione d’Italia nel 2009/10, e svolge attualmente il ruolo di aiuto-allenatore di Francesco Trapani nell’Intini Noci, oltre che di tecnico nelle categorie Under 16 e Under 18.

3 Commenti in "Giustizia Sportiva, nuovi aggiornamenti dallo Studio Legale Maggesi"

  1. flu 29 luglio 2010 alle 19:38 · Rispondi

    Sarebbe interessante sapere chi paga,la società o il presidente?

  2. Linomito 30 luglio 2010 alle 13:21 · Rispondi

    Bella domanda

  3. michele 9 agosto 2010 alle 12:21 · Rispondi

    art. 38 codice civile: “per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono ANCHE PERSONALMENTE E SOLIDALMENTE LE PERSONE CHE HANNO AGITO IN NOME E PER CONTO DELLA ASSOCIAZIONE.”

Lascia un Commento